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  13 aprile , 2005       USALT       Sport   
 Statuto sociale USALT (Unione Sportiva Atletica Leggera Trebisacce)

art.1) Il giorno 21 del mese di novembre dell’anno 1979 è costituita a Trebisacce l’USALT (unione sportiva atletica leggera Trebisacce) per la pratica dilettantistica della Atletica Leggera entro l’ambito della Federazione Italiana di Atletica Leggera.

art. 2) La sede del Sodalizio è in via Alfredo Lutri 369; la rappresentanza legale spetta al Presidente e, in caso di sua assenza e impedimento al Vicepresidente.

 

art.3) Il Sodalizio accetta incondizionatamente anche per i propri organizzati le norme statutarie e regolamentari e i deliberati della Federazione Atletica Leggera impegnandosi ad accettare ed eseguirne le decisioni e a risolvere eventuali controversie con altri Sodalizi, Enti aderenti a persone tesserati alla Federazione che siano direttamente derivanti dalla attività sportiva in via arbitrale.

 

art.4) sono Soci del Sodalizio coloro la cui domanda scritta di ammissione sia stata accettata dal Consiglio Direttivo del Sodalizio.

 

art. 5) Gli Organi sociali sono:

 

a) IL PRESIDENTE                       b) IL VICEPRESIDENTE

 

c) IL CONSIGLIO DIRETTlVO    d) L'ASSEMBLEA DEI SOCI.

 

art. 6) Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci; gli sono attribuite la sovrintendenza e la legale rappresentanza del Sodalizio; esercita il controllo su tutti i servizi e le attività sociali; presiede il Consiglio Direttivo.

 

art. 7) II Vicepresidente è eletto dall'Assemblea dei Soci; sostituisce il Presidente in caso di assenza od impedimento in tutte le sue funzioni; è autorizzato a sottoscrivere in proprio atti e comunicati del Sodalizio.

 

art. 8) Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea  dei Soci; si riunisce almeno 3 volte all'anno, su convocazione del Presidente. Deve inoltre essere convocato ogni qualsiasi volta ne faccia richiesta scritta almeno la metà più uno dei Soci componenti. Il Consiglio Direttivo è validamente riunito allorché sia presente almeno la metà più uno dei soci componenti. Esso amministra e dirige il Sodalizio, rimanendo responsabile di fronte ai Soci ed a terzi di tutti i propri atti, i quali impegnano la responsabilità personale e patrimoniale dei consiglieri tutti, eccezione fatta per coloro che abbiano fatto iscrivere a verbale il loro motivato dissenso allo scopo di espresso di dissociare la propria responsabilità. Rientrano nelle competenze del Consiglio Direttivo i provvedimenti a carico dei Soci, degli Atleti e degli altri organizzati del Sodalizio.

 

art.9) L'Assemblea dei Soci si riunisce in via ordinaria nel mese di Gennaio di ogni anno, per discutere la relazione sportiva finanziaria ed il Bilancio Preventivo e Consuntivo del Sodalizio e per eleggerne gli altri organi sociali. L’assemblea si riunisce in via straordinaria ogni qualvolta se ne ravvisa la necessità, su convocazione del Presidente o dietro richiesta scritta di almeno la metà più uno dei soci. La notifica della convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 5 giorni prima della riunione; l’Assemblea è validamente riunita, in prima convocazione, allorché sia presente almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. L’avviso di convocazione deve indicare la data e la sede dell’Assemblea, nonché l’orario della prima e seconda convocazione e gli argomenti all'ordine del giorno. Compiti dell’Assemblea, oltre a quelli indicati al primo comma del presente articolo sono quelli di:

 

a)deliberare sulle proposte di modifica al presente Statuto;

 

b)deliberare sulle proposte di modifica strutturali, fusione, scioglimento del Sodalizio;

 

c)decidere su eventuali provvedimenti a carico del Presidente, Vicepresidente e dei Consiglieri;

 

d)prendere qualunque decisione in merito alle questioni delle quali sia stata investita concernenti l’attività sportiva e sociale in generale del Sodalizio. L’Assemblea delibera a scrutinio segreto, per appello nominale e per acclamazione; le votazioni per l’elezione degli altri organi e per l’adozione di provvedimenti di cui alla lettera c) del comma precedente, debbono aver luogo a scrutinio segreto. L'Assemblea delibera a maggioranza relativa ad eccezione dei casi di modifica al presente Statuto, per le quali è richiesta la presenza di almeno due terzi dei Soci aventi diritto al voto e la maggioranza di due terzi dei presenti.

 

art.10)Le dimissioni da Socio, nonché quelle da qualsiasi carica ed incarico sociale, debbono essere notificate per iscritto; dal momento in cui sono state notificate le dimissioni di un Consigliere, cessa ogni responsabilità personale del dimissionario per gli altri futuri del Sodalizio.

 

art.11) In caso di scioglimento del sodalizio, il patrimonio sociale verrà devoluto agli scopi indicati dall'Assemblea che ha deliberato lo scioglimento.

 

art.12) Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento allo Statuto ed al Regolamento organico della Federazione di cui è affiliata il Sodalizio, alle norme del Codice Civile, nonché ai principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato e degli organi Sportivi.